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STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA “Centro Studi Internazionale ARKEGOS” TITOLO I Denominazione – Sede – Durata Art. 1 – Denominazione E’ costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata: “Centro Studio Internazionale ARKEGOS“ ai sensi degli articoli 36 e seguenti del C.C. di seguito detta Associazione. Art. 2 – Sede La sede legale dell’Associazione è stabilita in Roma, Viale Alessandrino, 695, fatta salva la possibilità di trasferire la stessa sede legale con l’approvazione della maggioranza assoluta dei Soci Fondatori e l’apertura di filiali, succursali, agenzie e rappresentanze su tutto il territorio nazionale ed internazionale. Art. 3 – Durata L’Associazione è stabilita in anni 50 (cinquanta) dalla data della sua costituzione. Essa, comunque, potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente, secondo le norme vigenti del Codice Civile e comunque a maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci Fondatori. TITOLO II Scopi istituzionali e convenzioni Art. 4 – Finalità e Scopi istituzionali L’Associazione ha lo scopo di promuovere ed attuare le seguenti finalità: - Ricerche, studi ed indagini per il miglioramento del benessere dell’uomo, della fauna (terrestre e marina) e della flora, nonché dell’ambiente in cui essi vivono; - Ricerche, studi ed indagini di carattere generale e specialistico nell’ambito delle diverse discipline scientifiche convenzionali e non e delle scienze umane; - Valorizzazione e divulgazione del patrimonio culturale, naturalistico, archeologico, storico, artistico etno – antropologico in riferimento al territorio nazionale ed internazionale compreso lo sviluppo e la valorizzazione dei Paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) e PMA (Paesi meno sviluppati), mediante tecniche, relazioni e progetti che saranno ritenuti idonei dal Consiglio dei Soci Fondatori dell’Associazione. - Prestare assistenza sociale e sanitaria agli anziani di ambo i sessi o a soggetti di ambo i sessi portatori di disabilità fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualsiasi causa in adatti istituti gestiti dall’Associazione o dove essa stessa collabora e/o compartecipa, provvedendo al loro recupero funzionale e sociale; - Sostenere mediante l’elargizione di sussidi in denaro o in natura persone affette da malattie invalidanti o provvedere al loro ricovero in adatti luoghi di cura; - Provvedere alla distribuzione gratuita ai malati e alle loro famiglie di viveri, medicinali, indumenti, materiale scolastico e quant’altro sia necessario; - Provvedere al sostentamento ed all’educazione scolastica di minori che vivono in condizioni di povertà sul territorio nazionale ed internazionale; - Provvedere al recupero funzionale e sociale, tramite servizi riabilitativi, di persone, anche in età infantile ed adolescenziale, affette da disabilità di vario genere. L’Associazione potrà svolgere in conto proprio, anche con finalità scientifiche di ricerca e divulgazione, o per conto terzi, qualsiasi attività analoga, connessa o collegata e, comunque utile al conseguimento degli scopi istituzionali.Per raggiungere tali finalità l’Associazione intende utilizzare alcuni strumenti concreti e percorsi formativi tra i quali: - Lo studio, la progettazione e la realizzazione di programmi di cooperazione e collaborazione internazionale; - La selezione, la formazione, l’invio ed il sostentamento di personale da inserire nei programmi di cooperazione e collaborazione. - L’attività di formazione a tutti i livelli (universitari, scolastici, professionali, ecc...; - La partecipazione popolare all’aiuto, allo sviluppo, alla solidarietà fra i popoli finalizzata alla realizzazione di progetti; - La creazione di istituti, case e alloggi per persone anziane; minori o con disabilitò fisiche, psichiche, sensoriali o miste dipendenti da qualsiasi causa; sia nel territorio nazionale che internazionale; - La creazione di centri di riabilitazione, anche attraverso le attività, terapie ed educazione con animali (AAA; TAA; EAA), dando maggiore rilievo alla riabilitazione equestre; - La creazione di laboratori e strutture specifiche atte allo studio ed allo sviluppo delle varie discipline scientifiche ed umanistiche; - Qualsiasi altra attività inerente gli scopi istituzionali dell’Associazione; - Attività editoriale anche periodica e di pubblicazione dei risultati degli studi e delle ricerche e delle attività ed iniziative dell’Associazione o di realtà, organismi ed enti affini aventi finalità simili od analoghe; - Attività di autofinanziamento. - Attività di autofinanziamento, nel rispetto dei fini istituzionali,con l’obbligo di reinvestimento dei ricavi nel patrimonio dell’Associazione.Per la realizzazione delle iniziative coerenti alla proprie finalità, l’Associazione potrà collaborare ed aderire a consorzi, associazioni ed organismi nazionali ed internazionali, con organizzazioni non governative, enti, istituzioni, imprese pubbliche e private, nazionali ed internazionali. L’Associazione, al fine di accrescere l’efficacia della propria azione, potrà aderire con delibera del Consiglio Direttivo a coordinamenti nazionali ed internazionali accettandone le norme statutarie.È dato potere al Consiglio Direttivo, nell’ambito delle finalità sopra esposte, determinare specifici orientamenti del centro. Art. 5 – Convenzioni e contributi L’Associazione può stipulare convenzioni con enti ed organismi internazionali (Nazioni Unite, Unione Europea, ecc…) nazionali (Stato, Regioni, Enti locali, ecc…) ed altri soggetti giuridici pubblici e privati ed i loro consorzi, per la realizzazione di specifiche attività. L’Associazione ha facoltà di chiedere sovvenzioni, finanziamenti, sponsorizzazioni a soggetti pubblici e privati e conseguentemente provvedere attraverso il proprio rappresentante legale ad incassare le somme elargite rilasciando quietanza liberatoria per esonero o responsabilità.L’Associazione dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi sovranazionali, nazionali o locali di governo, delle aziende pubbliche e private.L’Associazione si impegna a non favorire o promuovere gli interessi economici, politici, sociali o sindacali di Soci, amministratori, dipendenti o soggetti a qualunque titolo facenti parte dell’Associazione o comunque legati ad essa da un rapporto di prestazione d’opera retribuita, ovvero nei confronti dei soggetti giuridici che effettuino erogazioni liberali a favore dell’Associazione.TITOLO III Caratteristiche dei Soci Art. 6 – Soci Possono associarsi tutte le persone fisiche maggiori di età e le persone giuridiche, enti morali, enti locali ed altri soggetti ed istituzioni pubbliche e private, che condividano le finalità e gli scopi dell’Associazione e che si riconoscono ed accettano le regole dello Statuto nelle sue varie articolazioni.Le persone giuridiche esprimeranno la loro volontà attraverso il proprio legale rappresentante o attraverso persone all’uopo delegate.Il numero dei Soci è illimitato e possono svolgere anche attività non retribuita.Il contributo associativo è intrasmissibile e non è rivalutabile.Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità delle partecipazione alla vita associativa.Sono Soci pertanto quelli che sottoscrivono il presente statuto che dichiarano di accettare senza riserve e quelli che ne fanno richiesta e la cui domanda di adesione è accolta dall’assemblea dei Soci Fondatori. L’iscrizione decorre dalla data di delibera.I soci sono classificati nelle seguenti categorie: Soci Fondatori: sono coloro che, firmatari del presente statuto associativo, hanno partecipato alla costituzione dell’Associazione prestando la propria opera e/o specifica competenza.Questi Soci nel numero complessivo di cinque costituiranno di diritto il primo Consiglio Direttivo.I Soci Fondatori avranno facoltà di nominare a maggioranza assoluta 1 (uno) altro Socio Fondatore da essi stesso scelto entro 6 (sei) mesi dalla data di costituzione del presente statuto.I Soci Fondatori godono dell’elettorato attivo e passivo, versano i contributi previsti dal Consiglio Direttivo nella prima seduta dopo la designazione dello stesso, compongono l’Assemblea dei Soci Fondatori ed insieme ai Soci Ordinari compongono l’Assemblea generale.Soci Ordinari: sono Soci Ordinari coloro che: - Partecipano alla vita dell’Associazione, previa iscrizione alla stessa e versamento della quota associativa annuale che viene fissata ed adeguata annualmente dal Consiglio Direttivo; - Intendono associarsi per partecipare attivamente alla vita ed alle iniziative dell’Associazione; - Possono dare alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento degli scopi statutariDetti Soci godono del diritto di voto per le materie di competenza dell’Assemblea Generale ed insieme ai Soci Fondatori compongono l’Assemblea Generale dei Soci . Soci Sostenitori: sono quei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che contribuiscono con significativi mezzi (economici od altro) il cui minimo è stabilito dal Consiglio Direttivo, che versino la quota annuale, partecipano alla vita dell’Associazione pur non godendo dell’elettorato attivo e passivo e possono intervenire all’Assemblea Generale.Soci Onorari: La qualifica di Socio Onorario è conferita dall’Assemblea Generale con approvazione unanime, a quelle persone eminenti cui l’Associazione crede tributare tale omaggio. Possono essere Soci Onorari: - Rappresentanti di istituzioni; - Coloro che si siano distinti a livello nazionale ed internazionale nel campo delle finalità dell’Associazione; - Alte personalità insigni per pubblico riconoscimento che abbiano acquistato meriti indiscussi per il valore del loro operato; - Persone che abbiano reso segnalati ed evidenti servigi alla collettività.Sono esonerati da ogni obbligo contributivo e possono partecipare all’Assemblea Generale nonché intervenire con il loro apporto di esperienza e di conoscenze ma non hanno diritto al voto. Art. 7 – Diritti ed Obblighi dei Soci I Soci hanno diritto: - A partecipare e votare alle riunioni delle assemblee a cui possono accedere per statuto se in regola con il pagamento della quota associativa annuale; - A partecipare alle attività promosse dall’Associazione; - Possono essere assunti dall’Associazione o prestare comunque la loro opera retribuita per la stessa in ragione delle loro specifiche competenze personali e professionali;- Ad usufruire di tutti i servizi dell’organizzazione; - Ad essere informati nelle Assemblee sui programmi con i quali l’organizzazione intende attuare gli scopi sociali; - A dare le dimissioni in qualsiasi momento previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo che avrà efficacia al ricevimento della comunicazione stessa e comunque dopo aver assolto ogni obbligo assunto nei confronti dell’Associazione.I Soci sono obbligati: - Ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli Organi Sociali; - A versare la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio Direttivo; - A svolgere le attività preventivamente concordate; - A mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione; - A contribuire al raggiungimento degli scopi dell’organizzazione; - A prestare nei modi e nei tempi concordati, la propria opera secondo i fini dell’Associazione stessa. Art. 8 – Perdita della qualifica di Socio La perdita della qualifica di Socio dall’Associazione può verificarsi per: - Dimissioni volontarie; - Morte o perdita della capacità di agire per le persone fisiche ed estinzione per gli enti. - Indegnità per gravi fatti a carico del Socio deliberata dal Consiglio Direttivo sentito il parere dell’Assemblea dei Soci Fondatori; - Esclusione per morosità del Socio nel pagamento della quota associativa annuale; - Sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate; - Per comportamenti contrastanti con le finalità dell’Associazione;L’esclusione per i Soci Ordinari, Sostenitori ed Onorari è deliberata dal Consiglio Direttivo ed è ratificata dall’Assemblea dei Soci Fondatori.L’esclusione dei Soci Fondatori è deliberata dall’Assemblea dei Soci Fondatori.L’esclusione del Socio ha effetto dal ricevimento della comunicazione del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni perle quali sia stata deliberata e comunque dopo aver assolto ogni obbligo assunto nei confronti dell’Associazione; il Socio soggetto ad esclusione può richiedere di sostenere un contraddittorio di fronte all’Assemblea dei Soci Fondatori. TITOLO IV Organi dell’Associazione Art. 9 – Organi dell’Associazione Gli organi dell’Associazione sono: - L’Assemblea dei Soci Fondatori; - L’Assemblea Generale dei Soci; - Il Consiglio Direttivo; - Il Presidente dell’Associazione; - Il Vicepresidente; - Il Segretario; - Il Tesoriere; - Il Coordinatore delle Attività; - Il Comitato Scientifico. Art. 10 – Assemblea dei Soci Fondatori. L’Assemblea dei Soci Fondatori è costituita dai sottoscrittori del presente atto costitutivo e statuto.Partecipano all’Assemblea dei Soci Fondatori e hanno diritto di voto tutti i Soci Fondatori in regola con i contributi determinati dal Consiglio Direttivo nella prima seduta utile dopo la costituzione.Ciascun Socio ha diritto ad un voto, in caso di impedimento è prevista la facoltà di farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio Fondatore; non sono ammesse deleghe nei casi di assemblee straordinarie e deleghe di voto per delibere che hanno come oggetto l straordinaria amministrazione. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. Il voto può essere espresso per corrispondenza quando questo è previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità nello stesso avviso previste.L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo presso la sede dell’Associazione o altrove ma comunque nel territorio dello Stato italiano a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax od altro mezzo telematico spedita od inviata almeno otto giorni prima dell’adunanza al domicilio degli Associati risultante dal libro dei Soci.L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto di voto, presenti in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza semplice dei presenti, tranne che per lo scioglimento dell’Associazione stessa che dovrà avvenire con il voto favorevole dei 2/3, con arrotondamento all’unità superiore, dei Soci Fondatori. In caso di parità di voti si procederà a tre votazioni successive, se alla terza votazione non si raggiungerà una maggioranza verrà sorteggiato un Socio Fondatore il quale avrà facoltà di doppio voto.Il Presidente convoca l’Assemblea ogni volta che lo riterrà opportuno e comunque nei termini delle scadenze previste dalla Legge vigente per la redazione ed approvazione del Bilancio di Previsione e del Conto Consuntivo.L’Assemblea ordinaria o straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza del Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione o dal Consigliere più anziano presente.Le deliberazioni dell’Assemblea dei Soci Fondatori sono vincolanti per tutti gli Associati. Le delibere assunte dell’Assemblea dei Soci Fondatori sui temi ad essa sottoposti dal Consiglio Direttivo hanno valore di indirizzo per le determinazioni del Consiglio stesso.Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto, a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale.E’ di competenza dell’Assemblea dei Soci Fondatori: - La redazione ed approvazione del Regolamento interno di organizzazione; - La direzione e la sorveglianza sulla contabilità ed amministrazione dell’Associazione di cui fissa i principi e gli indirizzi; - La gestione delle risorse umane, finanziarie e strutturali; - Approvare il programma di attività proposto dal Consiglio Direttivo, autorizzandone la spesa; - Approvare il bilancio preventivo; - Approvare il bilancio consuntivo; - Approvare o respingere le richieste di modifica dello statuto; - Eleggere cinque membri del Consiglio Direttivo; - Esprimere il proprio parere sulla nomina dei componenti il Comitato Scientifico; - Deliberare, con voto unanime dei Soci non soggetti al provvedimento, sull’esclusione dei Soci Fondatori, e ratifica a maggioranza semplice le delibere di esclusione del Consiglio Direttivo sull’esclusione degli altri Soci. Art. 11 – Assemblea Generale dei Soci L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dai sottoscrittori del presente statuto, dai Soci Ordinari e Sostenitori, tutti in regola con i contributi a favore dell’Associazione ed i Soci Onorari senza diritto di voto.Ciascun Socio ha diritto ad un voto, in caso di impedimento è prevista la facoltà di farsi rappresentare in assemblea da un altro Socio; non sono ammesse deleghe nei casi di assemblee straordinarie e deleghe di voto per delibere che hanno come oggetto la straordinaria amministrazione. Ciascun Socio non può essere portatore di più di una delega. Il voto può essere espresso per corrispondenza quando questo è previsto nell’avviso di convocazione e con le modalità nello stesso avviso previste.L’Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo in sua assenza dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano presente presso la sede dell’Associazione o altrove ma comunque nel territorio dello Stato italiano a mezzo di lettera raccomandata A/R, fax o altro mezzo telematico spedita almeno otto giorni prima dell’adunanza al domicilio degli Associati.L’Assemblea in prima convocazione è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno dei Soci aventi diritto al voto, presenti in proprio o per delega. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega. Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti.Il Presidente convoca l’Assemblea ogni volta che lo riterrà opportuno e comunque almeno due volte l’anno per informare i Soci sull’andamento delle attività e dei progetti dell’Associazione stessa ed i risultati ed i preventivi della gestione con facoltà di proporre progetti ed iniziative, approvare il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo, eleggere i componenti del Comitato Scientifico e i Soci Onorari su proposta del Consiglio Direttivo e sentito il parere dell’Assemblea dei Soci Fondatori.L’Assemblea ordinaria e straordinaria è presieduta dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice Presidente del Consiglio Direttivo dell’Associazione o dal Consigliere più anziano presente.Le deliberazioni dell’Assemblea Generale dei Soci sono vincolanti per tutti gli Associati ancorchè assenti o dissenzienti. Le delibere assunte dall’Assemblea Generale dei Soci sui temi ad essa sottoposti dal consiglio Direttivo hanno valore di indirizzo per le determinazioni del Consiglio stesso.Le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario e sottoscritto dal Presidente. Il verbale è tenuto , a cura del Segretario nella sede dell’Associazione. Ogni Socio ha diritto di consultare il verbale. Art. 12 – Consiglio Direttivo Il Consiglio Direttivo è composto da cinque membri scelti a maggioranza assoluta all’interno dell’Assemblea dei Soci Fondatori e nomina il Presidente. Il Presidente convoca il Consiglio per la nomina del Vice Presidente, del Segretario , del Tesoriere e del Coordinatore delle attività. Le nomine avvengono a maggioranza semplice dei componenti il Consiglio stesso. Esso dura in carica cinque anni. Il primo Consiglio viene nominato all’atto della costituzione. Scaduto il mandato, il Consiglio rimarrà in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo Consiglio Direttivo da parte dell’Assemblea dei Soci Fondatori che dovrà essere convocata entro il termine di scadenza dei mandati e comunque in tempo utile per il rinnovo delle cariche.Il Consiglio Direttivo ha anche le funzioni attribuite dalla Legge al Consiglio di Amministrazioni per le società ed enti. In caso di dimissioni o di morte di uno o più consiglieri non costituenti la maggioranza del Consiglio, questo provvede alla loro sostituzione attraverso la cooptazione di latri Soci scelti tra appartenenti alla stessa categoria di Soci, questi rimarranno in carica fino alla prima riunione dell’Assemblea designata a nominarli. Al Consiglio Direttivo spettano:- Le decisioni in merito alla gestione delle risorse finanziarie, strumentali ed umane; - Assumere il personale dipendente e conferire incarichi a lavoratori autonomi anche soci; - Proporre l’ammontare delle quote sociali e dei contributi che devono essere versati dai Soci; - Predispone la redazione dei preventivi economici, dei bilanci preventivi e consuntivi, il regolamenti interni di organizzazione; - Organizzare e gestire la contabilità e l’amministrazione di cui può proporre modificazioni all’approvazione dell’Assemblea dei Soci Fondatori; - Proporre, all’Assemblea dei Soci Fondatori, l’acquisto, la permuta o la alienazione di beni immobili aventi carattere patrimoniale, la locazione di immobili, l’avvio di attività economiche e di autofinanziamento, la partecipazione in enti o società, l’accettazione di doni, lasciti e sovvenzioni; - Determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall’Assemblea dei Soci Fondatori, promuovendone e coordinandone l’attività; - Accogliere o rigettare le domande degli aspiranti soci; - Ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità ed urgenza; - Conferire i poteri, la firma legale e la Legale Rappresentanza al Segretario ed al Tesoriere abbinata con il Presidente o con il Vice Presidente, in caso di impedimento di uno di questi ultimi; - Conferire i poteri, la firma legale e la legale rappresentanza al Presidente o in sua assenza al Vice Presidente, tranne che per le attività bancarie dove è necessaria la firma abbinata tra il Presidente e Vice Presidente, o in caso di assenza o impedimento di uno dei due del Tesoriere o del Segretario; - Nominare un eventuale Presidente Onorario; - Propone la nomina dei componenti del Comitato Scientifico e nomina tra essi il Presidente; - Deliberare sull’esclusione dei Soci Ordinari, Sostenitori ed Onorari. Per tutte le sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi della collaborazione degli altri Soci e istituire, secondo quanto stabilito dal regolamento interno, dei Comitati per l’attuazione di singoli progetti o per il conseguimento di particolari finalità di intesa con l’Assemblea dei Soci Fondatori.Il Presidente convoca le riunioni almeno otto giorni prima della data fissata per la riunione con comunicazione scritta (lettera espresso o raccomandata, telegramma, fax o altro mezzo anche telematico) contenete l’ordine del giorno riportante gli argomenti da trattare. In caso di urgenza il termine è ridotto a tre giorni e la convocazione può essere fatta anche per via telefonica.La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo dei Soci Fondatori. In questo caso il Presidente deve provvedere, con le modalità di cui sopra, alla convocazione entro quindici giorni dalla richiesta e la riunione deve avvenire entro venticinque giorni dalla convocazione.Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti, gli stessi possono parteciparvi anche in audio o video conferenza, provvedendo in tale circostanza a firmare per presa visione, conoscenza e conferma delle delibere prese, il verbale della riunione nei successivi tre giorni. Art. 13 – Presidente Il Presidente è eletto dal Consiglio direttivo a maggioranza dei propri componenti.Il Presidente è il legale rappresentante dell’Associazione nei confronti di terzi e in giudizio, promuove e coordina le iniziative secondo le direttive impartite dall’Assemblea dei Soci Fondatori d’intesa con il Consiglio Direttivo, è responsabile della sua osservanza ed attuazione ed esercita, a tal fine, poteri di vigilanza e controllo sugli organi dell’associazione e tutte le attribuzioni ad esso spettanti in base alla Legge ed al presente Statuto, rappresenta l’Associazione nei rapporti istituzionali. Il Presidente, autorizzato dal Consiglio Direttivo, promuove azioni giudiziarie di qualunque tipo e grado. Convoca e presiede le riunioni dell’Assemblea e del consiglio Direttivo. Il presidente in caso di necessità e di urgenza, assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione utile.In caso di assenza, di impedimento o di cessazione, le relative funzioni sono svolte dal vice Presidente.Il Consiglio direttivo, d’intesa con tutti gli altri Soci Fondatori può nominare un Presidente Onorario con alta funzione di rappresentanza anche tra i non Soci; esso dura in carica 1 (un ) anno e potrà essere rinominato, inoltre è facoltà del Consiglio direttivo designare rappresentanti dell’Associazione con incarichi annuali rinnovabili, in seno ad Enti pubblici o privati italiani e stranieri. La firma sociale spetta al Presidente ed in sua vece al Vice Presidente, tranne che per le attività bancarie dove spetta congiuntamente al Presidente ed al Vice Presidente, in caso di assenza od impedimento di uno dei due congiuntamente con il Segretario o/e con il Tesoriere Art. 14 – Segretario Il Segretario nominato dal Consiglio Direttivo supporta il Presidente, dura in carica cinque anni e ha i seguenti compiti:- far eseguire le disposizioni del Consiglio Direttivo per la gestione dell’Associazione; - può proporre iniziative per migliorare la funzionalità dell’Associazione stessa; - coordina le attività dei servizi e sottopone al Presidente i provvedimenti relativi; - coordina e dirige il personale dipendente; - predispone la tenuta e l’aggiornamento dei libri sociali; - disbriga la corrispondenza che sottopone al Presidente per la firma od in visione firmandola secondo quanto previsto all’atto della nomina; - provvede all’organizzazione delle sedute e ne redige i verbali e cura l’esecuzione delle delibere. Il Segretario sostituisce il Tesoriere in caso di sua assenza o impedimento assumendosene i medesimi obblighi e gli stessi poteri di firma secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo. Art. 15 – Il Tesoriere Il Tesoriere nominato dal Consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque) anni è responsabile dell’esecuzione delle disposizioni del Presidente e del Consiglio Direttivo in merito alla gestione finanziaria ed economica. Cura la gestione contabile e coordina e dirige il personale amministrativo. Redige i bilanci preventivi e i bilanci consuntivi nonché le relazioni economiche e se richiesto, predispone i preventivi economici. Il Tesoriere provvede per le vie bancarie all’introito delle somme ed al pagamento di quanto dovuto dall’Associazione in relazione agli impegni della stessa assunti, operando relativamente alla ordinaria amministrazione, sui conti correnti bancari e postali con firma singola o congiunta secondo le delibere del Consiglio Direttivo; relazionando trimestralmente o quando richiesto al Consiglio Direttivo. E’ tenuto alla conservazione della documentazione e alla regolare tenuta dei registri e della contabilità dell’Associazione. Sostituisce il Segretario in caso di sua assenza o impedimento, assumendosene i medesimi obblighi. Art. 16 – Il Coordinatore delle Attività Il coordinatore delle attività nominato dal Consiglio direttivo dura in carica 5 (cinque), ha il compito di sovrintendere allo svolgimento di tutte le attività e di tutti i progetti avviati dall’Associazione, dirige il Centro Studi, con l’obbligo di relazionare trimestralmente, l’andamento stesso al consiglio direttivo. Art. 17 – Il Comitato Scientifico Il Comitato Scientifico è composto da un numero illimitato di personalità del mondo della cultura, della scienza, delle arti, delle professioni e dell’imprenditoria, e del mondo religioso, di spiccata rettitudine morale ed etica, con comprovata esperienza nel proprio campo, sia che siano Soci o meno. Il Comitato Scientifico è garante dell’onestà intellettuale nonché della valenza scientifica del lavoro svolto dall’Associazione. Il Comitato Scientifico esprime parere ed indirizzi, collabora attivamente nell’ambito dell’attività dell’Associazione, alle iniziative culturali, agli studi, alla ricerca ed alle pubblicazioni. Il Presidente del Comitato Scientifico è nominato dal consiglio Direttivo ed è coadiuvato dal Coordinatore delle Attività. I componenti del Comitato Scientifico sono nominati dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta dell’Assemblea stessa (su proposta del Consiglio direttivo e con parere dell’Assemblea dei Fondatori da cancellare). Ai membri del Comitato Scientifico in funzione dell’attività svolta a favore dell’Associazione potrà essere riconosciuto un premio nell’entità che sarà deliberata dal Consiglio direttivo e nei limiti del capitolo di spese previsto in bilancio.Per tutto ciò che riguarda l’organizzazione interna e le modalità di svolgimento delle attività si rimanda al regolamento interno dell’Associazione stessa. TITOLO V Mezzi finanziari e Patrimonio dell’Associazione Art. 18 – Mezzi finanziari e risorse economiche L’Associazione non persegue finalità di lucro. Essa trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da: - quote associative dei Soci; - contributi dello stato, di Enti e di Istituzioni Pubbliche; - contributi dei privati; - contributi di Organismi Internazionali; - erogazioni, lasciti testamentari e donazioni; - introiti derivati da convenzioni; - entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; - entrate attività promozionali destinati a finalità istituzionali; - rendite di beni mobili e immobili pervenuti all’Associazione a qualunque titolo; - rimborsi per prestazioni comunque destinate alle finalità istituzionali.L’Associazione può ricevere erogazioni liberali in denaro e donazioni, previa delibera di accettazione dell’Assemblea Generale dei Soci che determina anche modalità e tempi della loro utilizzazione per i fini istituzionali.L’Associazione può inoltre ricevere eredità e legati previa delibera dell’Associazione Generale dei Soci di accettazione, con beneficio di inventario, in cui vengono stabiliti modalità e tempi di utilizzo dei beni ricevuti e delle loro rendite esclusivamente in conformità alle finalità previste nell’atto costitutivo o nello statuto. Art. 19 - Patrimonio Il patrimonio sociale è costituito dalle quote versate annualmente dai soci, dagli acquisti mobiliari ed immobiliari fatti a qualunque titolo, da donazioni, lasciti, sussidi e contributi concessi da istituti, enti pubblici e privati, associazioni o privati cittadini dalle partecipazioni detenute di altri organismi in qualunque forma costituiti, per finalità istituzionali o per finanziamento delle stesse ai sensi di legge. Al patrimonio Sociale confluiscono gli eventuali avanzi di gestione con vincolo di destinazione alla realizzazione degli scopi istituzionali. Art. 20 - Il Bilancio L’esercizio economico-finanziario dell’Associazione è annuale e decorre dal 1 Gennaio al 31 dicembre di ciascun anno al termine del quale deve essere redatto il bilancio. Il primo esercizio si chiuderà al 31 dicembre 2008. Il bilancio consuntivo contiene tutte le entrate e le spese relative al periodo di un anno, è predisposto dal Consiglio direttivo ed è approvato dall’Assemblea dei Soci fondatori da tenersi entro il giorno 31 di marzo di ciascun anno. Entro il 30 novembre di ogni anno il Consiglio Direttivo deve sottoporre all’Assemblea dei Soci Fondatori il bilancio preventivo dell’esercizio successivo. E’ fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell’Associazione. Gli utili o gli avanzi di gestione saranno totalmente reinvestiti nell’Associazione, per la realizzazione delle attività istituzionali, oppure destinati, anche in parte, ad opere culturali, di pubblica utilità, di solidarietà e di beneficienza. Art. 21 – Modifiche dello Statuto Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’Associazione. Esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’Associazione stessa. Il presente Statuto può essere modificato con deliberazione straordinaria a maggioranza assoluta dell’Assemblea dei Soci Fondatori. Art. 22 – Scioglimento dell’Associazione Lo scioglimento o la cessazione dell’Associazione sono deliberati dall’Assemblea dei Soci Fondatori in seduta straordinaria con maggioranza di 2/3 con arrotondamento all’unità superiore. In caso di scioglimento o cessazione dell’Associazione, i beni rimanenti dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre Associazioni operanti in identico o analogo settore. E’fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione agli Associati. TITOLO VI Disposizioni transitorie e finali Art. 23 – Entrata in vigore Il presente Statuto entrerà in vigore sin dalla data della registrazione e verrà attuato quando necessità e possibilità oggettive lo riterranno possibile. I Soci Fondatori si adoperano sin dalla stessa data di registrazione per la sua piena applicazione. Art. 24 – Clausola compromissoria Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell’esecuzione o interpretazione del presente Statuto e che possa formare oggetto di compromesso ed eventuali controversie Sociali tra associati e tra questi ultimi e l’Associazione o i suoi organi, sarà rimessa in tutti i casi non vietati dalla legge a giudizio di un arbitro amichevole compositore e che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale. L’arbitro sarà scelto di comune accordo tra le due parti contendenti; in mancanza di accordo, alla nomina dell’arbitro provvederà il Presidente del Tribunale di Roma. Art. 25 – Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Statuto, si fa riferimento alle Leggi vigenti in materia, con particolare riferimento alla legislazione nazionale della disciplina dell’associazionismo Sociale e per quanto non previsto, dalle Leggi del Codice Civile.
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